Il principio della competenza finanziaria potenziata, prima di procedere alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento, esige la puntuale verifica sulla corretta imputazione degli impegni di spesa. Con la contabilità armonizzata, quindi, nell'anno X+1 è possibile pagare in conto residui fatture per le prestazioni effettuate nell'anno precedente (X) purchè liquidabili entro il 31/12/X. Se le fatture pervengono dopo il 28/02/X+1, occorre una specifica attestazione del dirigente/responsabile della spesa. Le fatture riguardanti prestazioni completate dopo il 31/12/X, invece, devono essere pagate sulla competenza X+1 spostando il relativo impegno. A tale fine, prima del riaccertamento ordinario è possibile procedere ad un riaccertamento parziale.
Per le spese correnti, la reimputazione tramite fondo pluriennale vincolato è consentita in quattro casi: 1) per il salario accessorio del personale da liquidare nell'anno X+1 ma relativo all'esercizio X, se il contratto decentrato è stato sottoscritto entro il 31/12/X; 2) per le spese per incarichi legali in casi di contenzioso in essere; 3) per le spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quello in cui è esigibile la corrispondente spesa; 4) per gli impegni di spesa che risultano non più esigibili nell'esercizio X.
Negli altri casi la spesa corrente dovrebbe trovare copertura nelle risorse di competenza del nuovo esercizio, ove disponibili e nei limiti consentiti dall'esercizio provvisorio.
Infine, la reimputazione mediante fondo pluriennale vincolato è la regola per le spese in conto capitale, ad eccezione dei casi di reimputazione contestuale delle entrate correlate.
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